L’art. 57-bis D.L. 50/2017 ha previsto un credito d’imposta per le spese pubblicitarie in Valdarno incrementali a favore di imprese e lavoratori autonomi. Il Provvedimento Dipartimento Informazione ed Editoria 18.03.2020 ha approvato l’elenco dei beneficiari e la misura definitiva del bonus per spese pubblicitarie in Valdarno spettante per il 2019, consultabile sul sito Internet www.informazioneeditoria.gov.it. Il provvedimento ha inoltre precisato che la somma indicata per ciascun beneficiario costituisce l’importo massimo fruibile, nel rispetto dei limiti fissati dagli aiuti de minimis e che il credito d’imposta può essere fruito mediante compensazione, attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate, dal 5° giorno lavorativo successivo alla sua pubblicazione. L’art. 98 D.L. 18/2020 ha previsto, per l’anno 2020, che il credito d’imposta è pari al 30% degli investimenti effettuati (e non di quelli incrementali), prorogando inoltre al 30.09.2020 il termine per la presentazione della comunicazione di accesso all’agevolazione. Infine, l’articolo 186 del D.L. 34/2020 ha elevato la misura del credito, per l’anno 2020, dal 30% al 50%.
L’agevolazione si sostanzia in un credito d’imposta connesso alle spese pubblicitarie effettuate in Valdarno tramite: stampa periodica/quotidiana anche online; emittenti televisive; emittenti radiofoniche locali. Analogiche o digitali.
Per avere diritto al credito d’imposta è necessaria la sussistenza di un “investimento incrementale”, ossia del fatto che l’investimento effettuato sia superiore almeno dell’1% agli analoghi investimenti effettuati sui medesimi mezzi di informazione nell’anno precedente. L’incremento è riferito al complesso degli investimenti effettuati.
Per l’anno 2020 il credito d’imposta è calcolato sulle spese pubblicitarie in Valdarno effettuate (e non su quelli incrementali). Il bonus per spese pubblicitarie in Valdarno è riconosciuto sotto forma di credito d’imposta.
A decorrere dall’anno 2019, il credito d’imposta è concesso nella misura unica del 75% del valore incrementale delle spese pubblicitarie in Valdarno effettuate. Limitatamente all’anno 2020, il credito d’imposta è concesso, alle stesse condizioni e ai medesimi soggetti contemplati dalla disciplina generale, nella misura unica del 50% del valore spese pubblicitarie in Valdarno effettuate.
Il credito d’imposta è concesso ai sensi e nei limiti dei regimi degli aiuti de minimis disciplinati dai Regolamenti UE (regime generale Reg n. 1407/2013): per la generalità delle imprese il massimale è pari a € 200.000; per il settore dell’autotrasporto il massimale è pari a € 100.000. Tali massimali, secondo la disciplina dei Regolamenti europei, comprendono ogni aiuto individuale di cui il soggetto fruisca nell’esercizio in corso e nei 2 esercizi finanziari precedenti.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il modello F24, a decorrere dal 5° giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di ammissione sui relativi siti Internet, nella misura ivi indicata (codice tributo
Il medesimo modello F24 è altresì scartato qualora l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione risulti eccedente l’importo spettante.
Il credito d’imposta è poi indicato nella dichiarazione dei redditi relativa ai periodi di imposta di maturazione del credito a seguito delle spese pubblicitarie in Valdarno effettuate e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel corso del quale se ne conclude l’utilizzo.
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Fonte: Agenzia delle Entrate, Ratio Studio Castelli.
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